LA TUTELA AMBIENTALE DOPO LA LEGGE COSTITUZIONALE N.1/2022
Sino dalla metà dell’800 l’Europa è stata percorsa da movimenti culturali spontanei sorti in difesa del paesaggio e delle bellezze naturali. Nel 1831 sorgeva negli USA il Parco Nazionale lungo le Montagne Rocciose denominato successivamente Parco Nazionale di Yellowstone, primo nel mondo, e ciò avrebbe ispirato alcuni scrittori in Inghilterra ad insorgere contro l’inquinamento cagionato dal carbon fossile adoperato nei treni e negli opifici industriali e a chiedere maggiore sensibilizzazione verso le bellezze naturali e i pubblici giardini. In Baviera nel 1901 un decreto garantiva la protezione delle bellezze naturali e così in Prussia nel 1904 ed in altri Stati europei sempre nei primi anni del secolo scorso.
In Italia dobbiamo arrivare alla Legge del 1905 con la quale furono dichiarati inalienabili i relitti della pineta di Ravenna perchè “area naturale extraurbana di eccezionale valore naturalistico e storico”. All’epoca, in realtà, il Relatore di questa Legge speciale avrebbe voluto presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali ” che si connettono alla letteratura, all’arte, alla storia d’Italia”. Non è così difficile riscontrare che il collegamento al paesaggio sarebbe stato solo storico-estetico con esclusione totale della componente scientifico-naturalistica.
Ad opera dello stesso Parlamentare Relatore On. Giovanni Rosadi si arrivò all’approvazione della L.n.364/ 1909 per la protezione delle cose mobili ed immobili di interesse storico, archeologico, artistico con esclusione delle “bellezze naturali”. Un altro progetto di legge sempre presentato dallo stesso Relatore e avente ad oggetto la difesa del paesaggio non arrivò neppure in discussione in aula. Solo nel 1922 fu approvata la L.778 grazie all’intervento di Benedetto Croce ma il limite della norma stava proprio nella concezione restrittiva di paesaggio, tutelato solo per la sua bellezza e i suoi legami storici e letterari ma non anche per la presenza di flora, fauna e fenomeni geologici. Si arriva, dunque, alle Leggi del 1939,- n.1089 per la protezione dei beni di interesse storico-artistico e n.1497 per le bellezze naturali- dove la tutela del paesaggio è essenzialmente ancora estetica.
Anche l’art.9 della Costituzione repubblicana non si discostava da questi principi anche se nel tempo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ha esteso la nozione di paesaggio agli aspetti ambientali e soprattutto all’ecosistema. Dobbiamo attendere il 1991 per avere la prima legge sui Parchi nazionali e le altre aree naturali protette terrestri e marine. Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio attualmente in vigore ha a sua volta sottolineato l’importanza storica e artistica di alcuni beni la cui trasformazione è assoggettata ad autorizzazione amministrativa.
E’ necessario ancora soffermarsi sulla Lista del patrimonio dell’umanità dell’Unesco solo per evidenziare che i beni costituenti patrimonio dell’umanità non sono in effetti così tutelati, in quanto l’UNESCO non ha il potere diretto ed immediato di bloccare i lavori su aree e beni tutelati, ma può solo declassarli in una seconda lista meno prestigiosa.
Infine, è sotto gli occhi di tutti anche la fragilità del vincolo paesaggistico, spesso strumento insufficiente per la conservazione e assolutamente inutile ad evitare sfregi come di fatto avvenuto nella Valle dei Templi, nella Costiera Amalfitana e nelle Colline senesi.
In breve , la nostra Costituzione, cd di prima generazione , non dava alcun riconoscimento formale alla tutela ambientale a differenza delle Costituzioni di seconda e terza generazione , e si occupava solo del paesaggio come espressione storico-artistica di un popolo e del suo territorio.
Con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n.1 , che ha apportato modifiche agli articoli 9 e 41 Cost., finalmente il Legislatore ha integrato l’art.9 che al terzo comma ora recita: ” Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche negli interessi delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Ciò ha comportato, altresì, le modifiche all’art.41 che a proposito dell’iniziativa economica privata aggiunge, ora, al comma 2 e 3 rispettivamente che non deve recare ” danno alla salute, all’ambiente” , e che è coordinata a fini sociali “e ambientali”.
E’, quindi, possibile affermare che finalmente anche all’interno della nostra Costituzione è oggi esplicito il riconoscimento della tutela ambientale anche se l’Italia aveva già aderito ai Trattati europei che tutelavano l’ambiente e aveva pubblicato il Codice dell’Ambiente nel 2006, ma l’inserimento dell’ambiente all’interno della Costituzione fra i suoi primi Principi fondamentali anche in rapporto alla proprietà privata e alla libertà d’impresa dimostra che il nostro Paese ha avuto un ripensamento assegnando un ruolo centrale ed importante alle questioni ambientali.
Il Legislatore costituzionalista è arrivato, quindi, solo nel 2022 a raccogliere gli intendimenti dei cittadini e delle realtà locali che li rappresentano che nel frattempo avevano, invece, costituito alcuni sodalizi di estrema rilevanza a tutela dell’Ambiente. Non tutti conoscono, per esempio, la Convenzione delle Alpi che, essendo trasversale tra i vari Paesi delle Alpi ha forza e carattere transnazionale e cooperativo. La Convenzione veniva sottoscritta il 7 novembre 1991 a Salisburgo da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Svizzera e ,all’epoca, dalla Comunità Economica Europea. Nel 1993 e nel 1994 si aggregavano sottoscrivendo la Convenzione rispettivamente anche la Slovenia e Monaco e nel 1995 finalmente la Convenzione entrava in vigore.
Leggendo il Preambolo della Convenzione si evince che la transnazionalità e la cooperazione erano stati conseguenza della consapevolezza che ” le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell’Europa….” nonchè della convinzione ” che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche”. L’art.2 espone gli obblighi che la politica di cooperazione si propone di rispettare ” in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali…” , obblighi così sintetizzati: Popolazione e cultura- Pianificazione territoriale- Salvaguardia della qualità dell’aria- Difesa del suolo- Idroeconomia- Protezione della natura e tutela del paesaggio- Agricoltura di montagna- Foreste montane- Turismo e attività del tempo libero- Trasporti- Energia- Economia dei rifiuti-. E’ interessante conoscere che la Conferenza delle Alpi, l’organo decisionale di maggiore importanza previsto dalla Convenzione, si è tenuta costantemente nel corso degli anni e nel 2022 ha adottato il Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi per il periodo 2023-2030. Il Comitato Nazionale Italiano è rappresentato dal Ministero dell’Ambiente e Transizione ecologica, da Soci nazionali ( Federparchi, LIPU, Legambiente fra i tanti) , da Organizzazioni non governative internazionali, da Agenzie governative nazionali ( CNR e ISPRA) e, infine, da soci affiliati ( Parco dell’Etna per es.).
Infine, a chiusura dell’excursus che ci ha consentito di arrivare all’analisi dell’ art.9 della Costituzione nella sua nuova formulazione, non può sottacersi la ” Convenzione Europea del Paesaggio” redatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e depositata negli archivi del Consiglio d’Europa con l’invito rivolto agli Stati membri di aderire. La Convenzione non si discosta molto dall’ordinario concetto di Paesaggio anche se richiama lo sviluppo sostenibile fondato ” su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente”. Il paesaggio è considerato “un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” ed è definito all’art.1 come ” una parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” , ma l’obiettivo, assai poco esplicitato, è individuato all’Art.3 :” La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”. La nota più rilevante e innovativa rimane la cooperazione alla base di quella transnazionalità così accentuata, invece, nella Convenzione delle Alpi.
Auspichiamo, quindi, che la Riforma costituzionale dell’art.9 apra, dunque, all’attuazione di cooperazioni nazionali e transnazionali per l’attuazione di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e non solo per la tutela del paesaggio come comunemente sentito.
