SFALCI E POTATURE non sempre sono rifiuti
Il 30 gennaio 2025 il MASE ( Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha risposto al quesito proposto dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente in merito alla normativa da applicare agli sfalci e alle potature in agricoltura e in selvicoltura, in breve se fossero da considerare al di fuori della normativa dei rifiuti.
Previa individuazione della normativa applicabile da individuare negli artt.182, comma 6-bis e 185, comma 1 lett.f) nonchè 256 e 256 bis D.L.vo 152/2006 , il Ministero ha concluso che sfalci e potature possono essere gestiti al di fuori della normativa sui rifiuti purchè rientranti nei casi di cui all’art.185, comma 1, lett.f) ( utilizzo in agricoltura, silvicoltura e per la produzione di energia).
In effetti-osserva il Ministero- coerentemente con la Direttiva comunitaria 2008/98/ CE sono esclusi dall’applicazione della Parte Quarta del Codice Ambiente i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi come gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali se utilizzati in agricoltura, selvicoltura e per la produzione di energia da biomassa anche con cessione a terzi e, quindi, al di fuori del luogo di produzione, e pur sempre con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente e in assenza di pericolo per la salute umana, i due principi- questi- alla base di tutta la legislazione comunitaria.
L’art. 182, comma 6 bis, D.L.vo 152/2006 consente l’abbruciamento del materiale sopra indicato nel luogo di produzione e per un massimo di quantità giornaliera di 3 metri steri per ettaro. Nel rispetto di questi principi l’attività di abbruciamento è considerata ” normale pratica agricola” consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e, quindi, escluse dall’attività di gestione dei rifiuti.
Riepilogando, le condizioni sono:
- tipologia di attività consistente in abbruciamenti e raggruppamenti
- quantità del materiale da considerarsi non superiore a 3 metri steri per ettaro
- tipologia di materiale è quella vegetale di cui all’art.185,comma 1, lett. f) D.L.vo 152/2006
- luogo dell’attività è quello di produzione dei materiali vegetali
- scopo dell’attività è il reimpiego come sostanze concimanti e ammendanti
Le Regioni dichiarano il periodo di massimo rischio per incendi boschivi e i Comuni e le Amministrazioni competenti possono sospendere e/o vietare la pratica di abbruciamento quando a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche ne potrebbe derivare un rischio per l’incolumità e la salute pubblica per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili.
Al di fuori, quindi, delle condizioni sovraesposte , secondo anche la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, si configura l’ipotesi di reato di Illecita gestione di rifiuti sanzionato ex art.256 D.L.vo 152/2006, in quanto la pratica andrebbe inquadrata nell’attività di smaltimento di rifiuti.
In difetto delle attività di abbruciamento i Comuni regolano a livello locale l’avvio ai Centri di raccolta per le utenze non domestiche e anche per quelle domestiche per quanto riguarda il tempo di accesso e i quantitativi, talvolta anche a pagamento specialmente nell’ipotesi di utenze private professionali e quindi non domestiche.
In precedenza in data 26/4/2024 la Commissione europea si era pronunciata, in risposta ad interpello del MASE, sulla natura di rifiuto o di sottoprodotto dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, escludendo la prima ipotesi richiamando la definizione di rifiuto come ” qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi ” e nell’elenco dei rifiuti non rientrano i residui della manutenzione del verde, ed escludendo, altresì, anche la seconda ipotesi perchè l’attività di manutenzione del verde non costituisce un ” processo di produzione” come richiesto dalla citata Direttiva comunitaria per la qualifica di sottoprodotto.
