La bitcoin è una moneta?

La bitcoin – parola scritta rigorosamente con la lettera minuscola per non essere confusa con Bitcoin protocollo informatico creato da Satoshi Nakamoto-  è una valuta virtuale, una moneta  che non ha corso legale ma ha solo natura “consensuale”, utilizzabile negli scambi convenzionali fra coloro che l’hanno accettata come  “moneta contrattuale”.

Cosa significa ” moneta contrattuale”?  E’ una moneta che non è emessa da una Banca Centrale ma dalla rete degli utenti stessi che , pur non avendo essa funzione solutoria, l’accettano per loro esclusiva volontà come strumento di pagamento il cui valore è demandato al libero mercato e quindi estremamente volatile. Gli utenti sono chiamati miners , utilizzano portafogli elettronici chiamati ” wallet”, accessibili con apposite credenziali in qualsiasi momento.

La caratteristica essenziale, quindi, va individuata a) nella libera scelta di uno strumento di pagamento b) da utilizzare senza intermediari ma solo attraverso c) una rete peer-to-peer. La gestione avviene, dunque,  attraverso computer connessi tra loro mediante un software crittografico open source accessibile con le proprie credenziali e le transazioni sono validate dagli stessi miners.

E’ , dunque, una moneta digitale che nel nostro ordinamento  veniva introdotta con il recepimento della IV° Direttiva Antiriciclaggio e definita come  ” valuta virtuale” , non emessa da un’autorità pubblica e utilizzata solo elettronicamente, e i soggetti che la emettono, dunque,  non sono giuridicamente  inquadrabili   nelle categorie dei prestatori di servizi di pagamento. 

Per concludere questa prima analisi si può così sintetizzare:

  • è una criptovaluta
  • decentralizzata ,cioè in assenza di enti terzi per convalidare lo scambio
  • dà garanzie di anonimato
  • rende le transazioni sicure, indelebili e non manipolabili grazie al sistema di criptografia

Passiamo, ora, a vedere come avvengono le transazioni per comprendere le ragioni per cui si può asserire che la moneta consensuale si scambia in ambiente di sicurezza.( più avanti avanzeremo qualche riserva)

Il circuito della rete peer-to-peer  viene gestito attraverso una sorta di registro contabile chiamato  “blockchain”  che organizza e aggrega i dati in ” blocchi”, uniti uno di seguito all’altro e come asserito dalla Banca Centrale Europea  ” protetti da complessi algoritmi matematici che hanno lo scopo di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Questa catena forma il registro completo di tutte le transazioni incluse nel database” . Mentre la sequenzialità delle informazioni acquista sicurezza in termini di sincronizzazione nei sistemi informatici ordinari con l’apposizione della marca temporale apposta da un’autorità centrale, marca che ormai tutti gli operatori hanno conosciuto ed imparato ad usare, la blockchain, invece, immagazzina le informazioni con la combinazione di alcuni algoritmi di crittografia, che dovrebbero favorire la massima sicurezza. Non ci soffermiamo sul sistema tecnologico di immagazzinamento dei dati che allo stato diremmo soltanto essere  non per singoli documenti ma per ” blocchi di dati”, cioè di transazioni. Ogni blocco è unito al precedente in una sorta di catena cronologica, modificabile solo con il consenso della maggioranza dei miners ( o “nodi”).

Diciamo ancora che le blockchain possono essere di natura pubblica il cui accesso ai dati registrati avviene senza alcuna autorizzazione, o di natura privata accessibili solo ai partecipanti noti, identificati ed autorizzati dal promotore della stessa blockchain per la scrittura di ulteriori dati e validazione di transazioni, oppure accessibili a tutti per le sole informazioni in esse contenute, tuttavia spesso non così facilmente visibili e decifrabili.

Il Parlamento Europeo con la Risoluzione 3 /10/2018 , rivolta a questo tipo di tecnologie ritenute idonee a ” creare fiducia attraverso la disintermediazione”, analizza l’applicazione della struttura blockchain applicabile al settore finanziario, a quello dei trasporti, al sanitario, alla gestione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore anche perchè- sembrerà strano- queste tecnologie definite DLT ( Distributed ledger technology) prevederebbero minor consumo di energia e sarebbero più rispettose dell’ambiente. In breve, scelta l’infrastruttura di rete cloud, il sistema blockchain basato su criptovaluta sembrerebbe ideale per la gestione di un apposito sistema informatico per l’erogazione di beni o servizi, dietro pagamento di un fee , sia per la sua affidabilità sia per la sua funzionalità.

Il sistema di blockchain , tuttavia, per personalizzare il rapporto stesso, deve aggiungere ulteriori funzionalità a quella di semplicemente trasferire il denaro . Lo strumento a disposizione è il cd. Smart Contract. Sotto il profilo tecnico gli esperti del settore definiscono questo strumento come il software che esegue le complesse regole informatiche presenti al suo interno per amministrare in maniera automatica l’esecuzione del rapporto contrattuale secondo i vincoli decisi dal suo creatore. Quindi viene eseguito dagli stessi nodi ( miners) che compongono la blockchain e che si occupano di validare le transazioni in criptovaluta salvate. Il software, pertanto, utilizzato è indelebile, immodificabile e permanentemente presente su tutti i nodi che compongono la blockchain ospitante.

Le caratteristiche del registro sono tutte quelle di cui abbiamo già parlato sino ad ora ma manca ancora qualcosa.

L’Italia è stato il primo Paese dell’Unione Europea a riconoscere legislativamente le DLT e gli Smart Contract, inquadrandoli normativamente nel Decreto Semplificazioni n.135/2018 convertito nella L.12/2019, dove all’art. 8 ter così si definiscono le DTL:

” Si definiscono ‘ tecnologie basate su registri distribuiti’ le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche , tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”

Importante è rilevare che al comma 3 il legislatore asserisce che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate sui Registri di cui al primo comma ” produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica”. Nel rispetto, quindi, degli standard tecnici stabiliti dall’AgID il valore probatorio del documento informatico memorizzato su registri distribuiti ,come il registro blockchain, sarà quello della validazione temporale elettronica. Ciò significa che il documento informatico, una volta rispettati gli standard tecnici, oltre ad avere valore probatorio soddisfa, altresì, il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art.2702 cc se vi è stata apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata. Diversamente entrambi i requisiti saranno liberamente valutabili in giudizio tenute presenti le caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità, caratteristiche tipiche di questa tipologia di registro ma riconosciute automaticamente solo se rispettose degli standard tecnici.

Sempre l’art.8 ter citato definisce al secondo comma pure lo ” smart contract” :

“un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

e ancora

“Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate , attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID…..”

Non abbiamo, però, ancora finito di esaminare questa valuta virtuale- non valuta elettronica- se non ne andiamo a visitare le applicazioni già presentatesi al momento. E parliamo,dunque, delle I.C.O., Initial Coin Offering, innovativo strumento di finanziamento per il tramite del registro blockchain utilizzato in special modo dalle start up o da coloro che intendono sviluppare un progetto digitale imprenditoriale o una particolare idea. Vediamone la struttura, ad oggi ancora non regolamentata ( Malta sembrerebbe la prima):

  • il soggetto emittente offre al pubblico un progetto da finanziare, che viene pubblicato sul web come white paper che informa sulle caratteristiche, le finalità e i dettagli dell’operazione
  • il soggetto emittente crea e offre i “token”, creati sulla piattaforma blockchain
  • i Token vengono distribuiti in cambio di criptovalute ( bitcoin) o di valute fiat cioè a corso legale ( normalmente euro o dollari)

Abbiamo nuovamente uno strumento sconosciuto nella normalità delle cose. Cosa sono i Token? rappresentano un’informazione digitale e il conferimento del diritto di proprietà della medesima al soggetto che l’ assume. Poichè, come è stato già evidenziato, l’informazione è registrata sulla blockchain, il token può incorporare altri diritti addizionali governati da smart contract.

E’ stato già sottolineato che le I.C.O. non hanno ancora ricevuto un quadro normativo e pertanto sono ancora sprovviste di una efficace tutela legale e/o contrattuale secondo le norme esistenti. Ciò non significa che il sistema non abbia, tuttavia, ricevuto alcune regole. La consob ha dato avvio ad uno specifico studio operativo in merito. Secondo la loro funzione economica rinveniamo Token di pagamento , criptovalute come mezzo di pagamento inteso come valuta virtuale per la mera proprietà del token; Token di utilizzo , che rappresentano diritti diversi dalla criptovaluta quali utilizzare il prodotto, anche bene immateriale, o un servizio quale la licenza per l’utilizzo di un software a conclusione del processo di sviluppo dello strumento di finanziamento I.C.O. ( l’Agenzia delle Entrate li ha assimilati ai voucher in quanto rappresentanti acquisto futuro di beni o servizi); Token di investimento rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’investimento I.C.O. ( diritto di voto, diritto ai futuri dividendi); Token ibridi ovverossia token cumulativi di due o più categorie indicate.

In breve, le attività vengono ricondotte a fattispecie giuridiche assimilabili almeno sotto il profilo fiscale, come già notato, a parte quanto disciplinato dal legislatore nell’art.8 ter menzionato sopra.

Sotto il profilo giurisprudenziale appare opportuno segnalare quello che, credo, sia stato il primo intervento: la sentenza 24 gennaio 2017 n.195 del Tribunale di Verona, sezione seconda, riguardante l’attività di intermediazione per conto di privati nell’acquisto e vendita di valute virtuali avvenuta mediante contratto a distanza ex art.50 Cod.Consumo. Il Tribunale, richiamandosi alla sent. 22 ottobre 2015 della Corte Giustizia Unione europea e alla risoluzione n.72/E dell’Agenzia delle Entrate, qualificava l’attività dell’intermediario come attività professionale a titolo oneroso svolta a favore di un consumatore al di fuori della piattaforma di riferimento e pertanto tenuta agli ” obblighi informativi” . Altro caso interessante è offerto dal decreto del Tribunale di Brescia e successivamente della Corte d’Appello di Brescia sul conferimento di criptovalute nel capitale sociale. Il caso: l’Assemblea dei soci di una Srl aumentava il capitale sociale in parte con conferimento in natura ( opere d’arte) e in parte con conferimento in criptovalute. Il Notaio rifiutava di provvedere all’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese ritenendo che essa non fosse sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne l’immediata iscrizione, in quanto le criptovalute, essendo estremamente volatili, non avrebbero consentito una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione del capitale e alla valutazione effettiva del conferimento. L’ amministratore produceva perizia diretta a confermare il valore dei beni nonchè la messa a disposizione della società delle credenziali di accesso da parte del socio conferente la criptovaluta. Il Tribunale adito, ritenuto determinante esaminare se la valuta virtuale fosse in grado di soddisfare il requisito di cui all’art.2464 cc sui conferimenti, così disponeva: “in via preliminare…va affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame. In tal senso, avuto riguardo alla funzione storica primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, …..” esaminava l’esistenza o meno a) dell’idoneità della criptovaluta a essere oggetto di valutazione in un determinato momento storico, b) l’esistenza di un mercato del bene per la sua conversione in denaro contante, c) dell’idoneità del bene a essere oggetto di esecuzione forzata. All’esito, ritenuto che la moneta virtuale fosse ancora in fase sostanzialmente embrionale, e che allo stato non presentasse ancora i requisiti minimi per essere assimilata ad un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica, non concedeva il provvedimento ordinatorio richiesto per mancanza dei presupposti. La Corte d’Appello ancor più tassativamente non riteneva inidonea la valuta virtuale a soddisfare i requisiti richiesti dalla norma sui conferimenti pur ritenendo indiscussa la sua funzione di pagamento da assimilare sul piano funzionale al denaro nell’ambito, tuttavia, di un mercato limitato. Non può essere, però, parificata ai mezzi di pagamento o di scambio utilizzabili in tutti i mercati. Di qui l’impossibilità di valutare la criptovaluta con la procedura di stima ( perizia di stima) riservata ai beni, servizi e utilità diversi dal denaro ma suscettibili di avere un valore di scambio. La criptovaluta, viceversa, non conosce un sistema di scambio ” stabile e agevolmente verificabile come per le monete aventi corso legale negli Stati”. Concludeva, dunque, la Corte : “.. non è possibile attribuire alla criptovaluta una determinazione in valore ( e cioè in euro) effettiva e certa”. ( decreto 24 ottobre 2018 n.207)

Sull’analisi della Giurisprudenza, anche se ancora piuttosto scarsa, torneremo in altro articolo. Per il momento segnaliamo ancora che le password del sistema di blockchain, nonostante la sicurezza di cui quest’ultimo si avvale , sono state ugualmente violate in un caso davvero eclatante su cui torneremo in prosieguo.

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