LA CRIPTOVALUTA E’ MONETA DI SCAMBIO
Dopo un primo approccio alla problematica della criptovaluta e della bitcoin reperibile in questo sito, procediamo nella ns indagine informativa allo scopo di comprendere maggiormente il profilo giuridico dello strumento di pagamento.
La giurisprudenza (trib. Firenze sez. fall. 21/1/2019 n.18) richiamando il legislatore europeo delle ” criptovalute” , le definisce ” mezzi di scambio” che necessitano prima di essere ” beni in senso giuridico cioè suscettibili di essere compra-venduti e secondo il Tribunale sono beni ex art. 810 cc in quanto oggetto di diritti ma in un sistema pattizio e non regolamentato. Si sarebbe in presenza di un’operazione puramente volontaria perchè la criptovaluta non potrebbe considerarsi una moneta legale o virtuale.
La bitcoin , in verità, rappresenta una criptovaluta registrata su una blockchain dove ogni trasferimento è rintracciabile e ha funzione di registro, che non è, tuttavia, un pubblico registro e l’ente certificatore non è un pubblico ufficiale ma tutto avviene all’interno di una community col sistema peer to peer. Le criptovalute possono essere al contempo, dunque, mezzi di scambio e/o di investimento ma sempre all’interno del macrosistema registrato sulla blockchain.
In precedenza , il Trib.di Verona aveva qualificato i bitcoin ,perlomeno nella vicenda esaminata, come strumenti di investimento che avrebbero richiesto, quindi, a) l’informativa precontrattuale al consumatore ,b) l’autorizzazione a collocare questa tipologia di prodotto presso il pubblico .
La Corte di Cassazione , II sez. pen., con la sent. 44378/2022 e seguendo la Direttiva europea in proposito la configurava in realtà come una “moneta virtuale”, rappresentazione di valore digitale che non è emessa nè garantita da una banca centrale o da un ente pubblico e non è necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita. Il nostro legislatore, così come il legislatore europeo con il considerando n.10, ha cercato di coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali e vi ha ,quindi, incluso anche le finalità di investimento. In quest’ultimo caso la valuta virtuale viene considerata prodotto finanziario e nel momento in cui viene offerta sul mercato si determinano tutti gli obblighi informativi per il consumatore perchè esso possa maturare una scelta negoziale meditata, nonchè gli obblighi di richiesta di autorizzazione alla collocazione del prodotto..
Recentemente la Cassazione ,III° sez.pen., con la decisione resa in data 15/10/2024-28/2/2025 n.8269 ha fatto un ulteriore passo nella definizione della moneta virtuale dando l’interpretazione fiscale della ” criptovaluta”. Il caso riguardava un artista che aveva commercializzato le sue opere d’arte digitali attraverso la creazione e la rivendita nft (non fungible token) i cui pagamenti erano avvenuti con l’utilizzo di “criptovalute”.
Lo stesso autore non aveva indicato il valore delle operazioni eseguite negli anni d’imposta 2021 e 2022 ritenendo trattarsi di un’operazione commerciale avente per oggetto solo il suo nft, in breve un certificato digitale che certificava solo la proprietà e l’autenticità digitale dell’opera d’arte digitale che, in se stessa, non avrebbe potuto essere considerata oggetto della transazione.
Il ragionamento giuridico della Cassazione, invece, induce la stessa alla pronuncia di condanna dell’artista. In breve, la premessa giuridica apre la strada alla definizione di ” criptovaluta”.
Questo il ragionamento del Supremo Collegio:
l‘opera d’arte digitale ha la particolare natura “virtuale” incorporata nel nft, dotato, tuttavia, di un codice identificativo univoco che ne certifica la titolarità e l’autenticità. La cessione, trattandosi di opera digitale e quindi incorporea, ha ad oggetto proprio i certificati di autenticità contenuti negli nft, certificati che sono detenuti dal soggetto che in tal modo acquista la titolarità dei diritti dominicali connessi all’opera d’arte realizzata in modo virtuale.
Premesso, dunque, che la titolarità dell’opera digitale passa con il certificato di autenticità incorporato nel nft, il S.C. esamina la commercializzazione del nft che avviene tramite pagamenti in ” criptovalute”.
Osserva a tale proposito il Collegio che nft è da considerarsi strumento rappresentativo di altro bene di cui incorpora, seppure ” virtualmente”, tutte le caratteristiche e tutte le specificità e pertanto il reddito derivante dalla cessione dello strumento che contiene l’opera virtuale è indubbiamente un reddito conseguenza della commercializzazione.
La moneta di scambio è la “criptovaluta”, valuta virtuale nella definizione ordinaria datale dal legislatore ( art.1 lett. d) D.L.vo n.184/2021) e che di seguito si riporta: ” una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente ad una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
In breve, l’artista aveva conseguito tramite il trasferimento dei nft un compenso che avrebbe potuto comunque essere ricondotto ad un valore quantificato tramite il riferimento ad una moneta corrente.
La Cassazione arriva, quindi, alla conclusione che le ” valute virtuali” siano beni immateriali dotati di una rilevanza patrimoniale e qualunque criptovaluta utilizzata su una piattaforma abbia un mercato nel quale essa riceve una valutazione economica espressa in moneta corrente. Essa ha quindi una rilevanza economica e costituisce reddito imponibile accreditato normalmente su un conto virtuale.
La sentenza è, dunque, portatrice di nuovi indirizzi giuridici in punto di ” criptovalute”,
- si tratta di moneta virtuale applicata a nft, certificato digitale che accerta la proprietà
- è utilizzata su una piattaforma digitale dove riceve una valutazione economica
- è riconducibile ad una moneta corrente perchè è rappresentata da un bene che può essere riportato a moneta corrente.
