LA FIGURA DEL PREPOSTO INNOVATA E MAGGIORMENTE RESPONSABILIZZATA DAL D.L. 146/2021 CONVERTITO NELLA L. 17/12/2021 n. 215

Il D.L. 146/2021 ha decisamente innovato la figura del preposto trattata dal D.L.vo n.81/2008, finalmente responsabilizzando per la sicurezza dei lavoratori la figura che opera ” sul campo” e che è sempre presente in ogni appalto.

Anche la giurisprudenza del Supremo Collegio era addivenuta nel frattempo a conclusioni del tutto simili a quelle adottate ,poi, dal legislatore.

E’ il caso, infatti, di menzionare la sent. n.37564 del 15 ottobre 2021 con la quale la sez. III° della Cassazione penale affermava : ” …la ricorrente è stata condannata per non aver richiesto l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme vigenti in materia di sicurezza, ma ciò senza alcun accenno alla figura e al ruolo del preposto , alla cui nomina la stessa aveva provveduto ( preposto, infatti, presente sul cantiere) e sul quale gravavano i medesimi obblighi ai sensi dell’art.19 lett. a) d.l.vo 81/2008…)”.

Necessario afferma, dunque, la Cassazione è l’accertamento del corretto adempimento da parte del datore di lavoro delle prescrizioni in materia di DPI e della corretta predisposizione dei piani di sicurezza ricollegabili alla sua attività.

Accertato il puntuale adempimento di quanto sopra, il Collegio avrebbe, dunque, escluso la responsabilità sotto il profilo soggettivo del reato in forza della sola qualifica ricoperta.

Cade, così, il principio della cd “posizione di garanzia” del datore di lavoro ed è ravvisabile dopo anni una precisa innovazione culturale in materia di sicurezza sul lavoro: si valuta quale soggetto abbia gestito erroneamente l’area di riferimento.

Da una parte, dunque, la condotta attiva di chi ha previsto il fattore di rischio e ha predisposto i Piani della sicurezza e preordinato i DPI e quant’altro perchè i Piani della sicurezza siano posti in essere; dall’altra, invece, la cd condotta passiva di chi non ha fronteggiato il fattore di rischio esterno, in breve di quella persona munita di competenza alla quale la giurisprudenza ha cercato di ritagliare una propria area di responsabilità.

Del resto la Corte di Cassazione, sez.IV, con la sent. n.14179/2021, anche se resa nell’ambito di incarichi diversi dal preposto ( CSE) , individuava, comunque, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’area di rischio governata dal datore di lavoro, attribuendo a quest’ultimo l’area dei rischi specifici “propri” dell’attività d’impresa.

Il rischio specifico del datore di lavoro o dei soggetti da lui delegati è , pertanto, legato ” alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine”, conoscenze generalmente non presenti in tutti gli operatori.

Trattasi di rischio connesso, dunque, alle competenze proprie del datore di lavoro in rapporto al settore di appartenenza.

Il Legislatore del 2021 è, quindi, intervenuto con la modifica della figura del preposto , persona esperta del lavoro sul campo e competente per la sicurezza, incamminandosi sulle orme dell’elaborazione giurisprudenziale, che intravvedeva nel vero e proprio operatore esecutivo colui che avrebbe dovuto prevedere ed evitare il rischio individuato dal datore di lavoro negli strumenti messi a disposizione dell’operatore, che assume a questo punto la titolarità della posizione di garanzia.

L’art.18 D. L.vo 81/2008 vede inserito il nuovo comma ” b-bis” ( art.13, comma 1), lett. d-bis) ) che impone al datore di lavoro e al dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art.19, statuendo possibilità di emolumenti ad hoc per tale ulteriore attività e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento della propria attività.

In conseguenza di tale specifico incarico l’art.19, comma 1, D.L.vo citato subiva pure modifiche , perchè la lett. d-ter) ha attribuito al preposto specifici obblighi:

la lett.a) parzialmente sostituita dà l’obbligo di intervenire ” per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” ogniqualvolta egli rilevi comportamenti non conformi alle istruzioni e disposizioni impartite dal dirigente. Il preposto ha oggi il potere di interrompere l’attività del lavoratore che persiste nel suo comportamento non rispettoso e di informare i superiori diretti.

Alla fine dell’art.19 è aggiunta la lett. f-bis) che obbliga il preposto ad interrompere temporaneamente l’attività ” in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo ” eseguendo la segnalazione tempestiva al superiore.

Infine la modifica legislativa impone per le attività di appalto e subappalto di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del personale che svolge la funzione di preposto che ai sensi dei nuovi comma 7 e 7 bis dell’art.37 ( art.13, comma 1, lett.d-quinquies) deve ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro con attività formative svolte interamente in modalità in presenza e con cadenza almeno biennale ” e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” .

La nuova legislazione ,ovviamente,va ad interessare oltre il datore di lavoro e il dirigente anche colui che di fatto esercita poteri direttivi ai sensi dell’art. 299 D.L.vo 81/2008.

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