COME VALUTARE IL POST PREGIUDIZIEVOLE PER L’AZIENDA SUI SOCIAL: brevi note esplicative

La Corte di cassazione risponde con un’interessante sentenza resa nel settore del lavoro ma del tutto estensibile anche ad altri rami del diritto.

La sentenza è la n.27939 del 17/6/2021 ,depositata il 13/10 successivo.

Il caso: un lavoratore aveva fatto aspre critiche contro il capo e il manager sui social e si era visto notiziare il licenziamento per giusta causa trattandosi di tre e-mails e di un messaggio sul proprio profilo a carattere plurioffensivo e sprezzante nei confronti dei suoi superiori e dei vertici aziendali. Tribunale e Corte d’Appello avevano confermato il licenziamento e la conferma viene ora anche dalla Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio, infatti, distingue dapprima il contenuto di una chat privata diretta ad un gruppo ristretto di persone e destinata, pertanto, a rimanere all’interno di detto gruppo, dal contenuto del post sul proprio profilo personale social, diretto, invece, ad una moltitudine indistinta di persone.

La prima deve considerarsi come corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile, mentre il secondo è un mezzo tale da far circolare il messaggio tra un gruppo indeterminato di persone.

In precedenza la Cassazione ( n.10280 del 27 aprile 2018) aveva altresì ravvisato in tale condotta anche gli estremi della diffamazione tale da integrare giusta causa di recesso.

In questa sede interessa esaminare il profilo diffamatorio, in quanto non costituiscono più caso isolato le lamentele del dipendente sui social contro l’azienda e i suoi organi dirigenziali, ma proprio perchè il profilo social è diventato il mezzo più frequente per esprimersi, appare opportuno tornare sulla diversa natura della chat e del post e del loro rapporto con il diritto di critica.

Previamente diamo ancora uno sguardo alla giurisprudenza del Supremo Collegio non sempre così uniforme specialmente se proveniente da competenze giurisdizionali diverse. Ne scegliamo alcune esplicative del problema per tornare poi a ragionare sui loro contenuti.

Precedentemente la Corte – V° Sezione penale, pronunciava la sent. n. 30183 del 4/5/2021 depositata il 2 agosto 2021: in presenza della veridicità dei fatti i consumatori che hanno a che fare con i call center non incorrono nel reato di diffamazione se definiscono i dipendenti assegnati alla pratica come ” scortesi ed incapaci” ( nel caso di specie si trattava del direttore e del vicedirettore di una banca) nella lettera di lamentele inoltrata all’organo dell’istituto deputato ad esaminarle.

Trattasi degli organi di controllo e/o disciplinari chiamati ad esaminare il comportamento del dipendente.

La Corte disponeva l’applicazione del diritto di critica e l’utilità della comunicazione che avrebbe reso addirittura un servigio alla categoria professionale del dipendente perchè posta in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela deontologica.

Il Supremo Collegio non dimenticando ,tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ed europea in proposito, ” considera in ogni caso non consentito dal diritto di critica l’attacco alla persona, da intendersi quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, mediante l’utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem”.

E’ ricordato,in breve, il principio del rispetto della dignità altrui.

Nella sentenza citata è, tuttavia, centrale la definizione del diritto di critica e l’individuazione dei confini dello strumento giuridico per la sua utilizzazione.

Riportiamo, dunque, di seguito l’estratto della sentenza in proposito:

“ il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente ad una condotta ovvero ad un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione di pensiero , garantita dall’art.21 della Carta Costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell’art.51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purchè venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere l’invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti”.

Viene disposta, quindi, l’applicazione dell’esimente del diritto di critica in presenza di interessi di rilevanza collettiva ( la censura della condotta ritenuta non corretta di un dipendente) per sollecitare il controllo ( a vantaggio di tutta la collettività, dunque) di eventuali violazioni delle regole deontologiche. Le accuse debbono avere un fondamento all’interno di un perimetro nel quale si possa censurare la condotta altrui.

Il caso esaminato viene in considerazione ogniqualvolta si attivi un organo collegiale di autodisciplina e condotta come sono del resto tutti gli organi costituiti a tutela della deontologia professionale. La denuncia della malpractice deontologica costituisce indubbiamente esercizio di diritto di critica a vantaggio di tutta la collettività che ripone nella professionalità un sostegno e un legittimo punto di riferimento di tutela degli interessi in generale.

E veniamo all’ultima decisione di interesse la n.2598 del 6/12/2021, depositata il 24/1/2022, con la quale veniva confermato il reato di diffamazione aggravata per la pubblicazione sul social network ” Facebook” di un post contenente frasi denigratorie nei confronti dell’arma dei Carabinieri senza specifica individuazione soggettiva del personale militare che era intervenuto nei confronti dell’autore del post.

Si sarebbe trattato a dire dell’esecutore di frasi diffamanti riferite ai carabinieri in genere e non a specifici componenti dell’arma.

Il Supremo Collegio, ritenuto, invece, il soggetto responsabile, dichiarava irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di diffamazione aggravata.

La motivazione: nel caso di specie ,nonostante non vi fosse una specifica indicazione nominativa del soggetto destinatario, quest’ultimo era facilmente individuabile e determinabile a seguito dell’esame della fattispecie concreta ,” quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili…” in breve a seguito di una valutazione complessiva della vicenda narrata.

L’espressione lesiva dell’altrui reputazione solo apparentemente risultava priva di indicazioni nominative.

Essa era poi riconducibile ad un sentimento quanto meno di rancore circoscritto all’area di stretta pertinenza personale. La propalazione offensiva, dunque, per le concrete dinamiche del fatto aveva riguardato singole individualità ricomprese all’interno del Corpo.

L’excursus che precede, sostenuto in buona parte anche dalla giurisprudenza di merito, induce ad individuare il complesso degli elementi discriminanti tra il diritto di critica e la tutela della reputazione anche commerciale nelle brevi linee a seguire:

° aderenza della critica , fondata sulla libertà di manifestazione di pensiero, ad un fatto reale

° non deve tradursi in invettive personali rivolte a specifiche persone ,anche non immediatamente individuate ma individuabili

° deve manifestarsi con toni proporzionati al tema trattato, non volgari nè gratuitamente insultanti

Diversamente la recensione sarebbe censurabile perchè gravemente pregiudizievole per l’immagine della persona o della struttura aziendale.

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