ECODIRITTO e Beni Comuni

Non molti sono a conoscenza che nel 1217 veniva emanata in Inghilterra dal Re Enrico III la Charter of the Forest ( la Carta della Foresta) che stabiliva il diritto di accesso alla foresta reale da parte del cittadino libero.

Tutto il patrimonio forestale era,infatti, di proprietà del Re ma gli Aristocratici in generale lamentavano di non avere diritti esclusivi di loro titolarità. Fu così che il Re emanò la Magna Carta con la quale concedeva loro di avere diritti esclusivi su alcune aree già di proprietà reale e, in particolare, di confinarle.

Alla Foresta reale, tuttavia, potevano liberamente accedere i cittadini liberi per nutrirsi con i prodotti della foresta (frutti e animali selvatici) e riscaldarsi con il legname che ivi avrebbero reperito. Sottoscritta la magna carta con gli Aristocratici, il Re ritenne necessario predisporre un documento, di natura umanitaria prima ancora che giuridica, perchè non fossero negati i diritti di accesso alla Foresta, in particolare in quelle aree chiuse dove gli aristocratici vantavano diritti esclusivi sugli animali e sul verde di cui i cittadini liberi si nutrivano,quali alberi,brughiere,praterie e zone umided produttive di cibo, pascolo e altre risorse. Così fu promulgata la carta della Foresta, che ,in particolare, al cap.I° proteggeva il pascolo e al cap.IX consentiva di fare un po’ tutto, dalla costruzione di un mulino a quella di una vasca per l’allevamento di pesci.

La Charter of the Forest è rimasta in vigore sino al 1971, anno in cui fu sostituita dal Wild Creatures and Forest Laws Act.

Non si può non evidenziare,dunque, il rapporto diretto dell’uomo con la natura, fonte di cibo e di vita, ritenuto essenziale per il buon andamento del Paese.

Il 6 novembre 2017 in occasione degli 800 anni dalla sottoscrizione della Charter nasceva,sempre in Inghilterra, il movimento denominato Tree Charter ,ossia la Carta per gli alberi ,boschi e le persone, con la quale venivano stabiliti i principi per una società in cui gli alberi e le persone potessero meglio coesistere.

Il 21 novembre di ogni anno è la Giornata nazionale dell’albero . E’ un anniversario che,in realtà, affonda le sue radici nel 1898 per iniziativa del Ministro per l’Istruzione Guido baccelli, che lo istituì per la difesa degli alberi e per la divulgazione del rispetto della natura. In sostanza, oggi diremmo,con un’espressione più attuale, per la difesa del clima.

In Europa esiste il Green New Deal, quale grande progetto per la sostenibilità ambientale che dovrebbe condurre ad un primo gruppo di Paesi a impatto climatico zero entro il 2050, Un nuovo patto verde che qualifica la sfida ambientale della nuova Commissione Europea da poco insediata: obiettivo che richiede una grande trasformazione ma soprattutto un cambio di mentalità e che investe il rapporto Uomo-Natura per una migliore coesistenza.

Il 21 marzo di ogni anno è celebrata anche la Giornata internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite per accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza degli alberi per la nostra vita.

Siamo, comunque, oggi già addivenuti ad un’importante considerazione: la deforestazione porta ai cambiamenti climatici e viene a mancare la biodiversità, conseguentemente viene minacciato l’ecosistema con l’estinzione di specie botaniche e animali necessarie per la vita e la salute umana.

Il diritto deve, dunque, partecipare alla grande trasformazione così come avvenne a seguito della Magna carta per proteggere il diritto di accesso alla foresta reale o aristocratica affinchè l’uomo si nutrisse , si riscaldasse e si vestisse.

Il diritto deve del rapporto tra Uomo e Natura perchè il primo possa godere di accesso più diretto alla seconda e quindi dovrà esaminare sotto una diversa ottica soprattutto il diritto dominicale per eccellenza,la proprietà, nel rispetto della Costituzione e dei diritti dei privati .

Occorrerà, dunque, la creazione di un nuovo ordine ecogiuridico per disciplinare sistematicamente il bene comune per eccellenza e cioè la Natura , e di un nuovo diritto che non sia così distaccato dalle persone alle quali si rivolge e alle quali chiede di essere rispettato.

Nel 2015 veniva approvata la L.68 sugli ecoreati, crimini gravi contro l’ambiente che minacciano la salute umana. La Legge ha sicuramente un forte significato, ma continua a basarsi su forti controlli ambientali da parte delle Autorità e sull’inasprimento delle sanzioni, nulla rilasciando,invece, al preventivo rispetto della natura e al rapporto diretto che con essa l’uomo deve avere per maggiormente rispettarla. C’è la repressione ma non l’educazione.

In breve, allo stato attuale manca una vera e propria evoluzione del rapporto tra le “leggi della natura” e le “leggi dell’uomo”, evoluzione che darebbe vita alla trasformazione del diritto in un nuovo ordine giuridico ecologico,dove non deve esistere il dominio dell’uomo sulla natura ma la coesistenza a seguito di una maggiore comprensione da parte dell’Uomo del fatto che la Natura non è una macchina al suo servizio destinata a produrre sempre di più.

La Natura è un bene comune che deve essere conservato dall’Uomo per gli altri uomini a venire , perchè anche se vige la proprietà esclusiva,disciplinata e protetta dal diritto, il suo utilizzo deve essere adeguatamente indirizzato e goduto come bene comune e tramandato.

Il diritto può e deve, dunque, intervenire per rendere concreta la trasformazione secondo la quale i beni comuni devono essere al centro della vita dell’Uomo. Per operare in tal modo il diritto necessita di una profonda trasformazione per elaborare principi giuridici ecologicamente orientati e per essere davvero innovativo dovrà promanare da nuovi ideali da ricercarsi nelle comunità degli uomini e nelle reti di relazioni da essi poste in essere.

Si dice dai giuristi più favorevoli all’ eco-diritto che esso scaturirà dai bisogni concreti di ciascuno e dalle varie esperienze di “fare comune” già esistenti ( Capra-Mattei ” Ecologia del diritto” 2017 pagg 224 e seg.) ed in particolare gli AA. appena citati scrivono: “….il compito dei giuristi sarebbe quello di trasportare l’attuale sapere ecologico…….in strategie politiche e interpretazioni normative del diritto. La Comunità ecologica ( e non il singolo essere umano in quanto individuo) deve essere al centro dell’eco-diritto perchè la più importante “legge di natura” indica che il tutto non è dato dalla semplice somma delle parti.

Per raggiungere questo risultato dobbiamo smettere di intendere il diritto come un sistema chiuso di regole formulate da professionisti e organizzate intorno ad un principio di sovranità politica….”

La gente sembra abitualmente e normalmente esclusa dal diritto che si concentra, invece, nelle mani di gruppi importanti per il mercato.

Tuttavia,oggi è ancora assente una vera e propria definizione di beni comuni, ma i giuristi sono dell’opinione che essi non siano nè privati nè pubblici, ma siano tali perchè conservati da una comunità per il futuro senza violazione della proprietà privata ma solo per evitarne gli eccessi.

Auspichiamo,quindi, la riappropriazione collettiva del sistema giuridico perchè possa essere più vicino all’uomo comune e più comprensibile anche per i non addetti ai lavori e si possano così armonizzare le leggi dell’uomo con quelle della natura.

Un diritto,dunque, maggiormente consuetudinario e meno professionalizzato, coerente e rispettoso dei principi fondamentali dell’ecologia , da considerare ” bene comune” a lungo termine e del quale proprio quest’ultima sia sovrana.

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